LE OPUNZIE 3

CORPO DELLE MINIERE
 Caltanissetta , addì 9 Marzo 1868

In seguito all’incarico conferitogli dalla S.V. colla lettera segnata in margine, lo scrivente si fece premura d’inviare a Montedoro uno degli Aiutanti Ingegneri addetti a questo ufficio per esaminare quanto vi fosse di fondato nel reclamo del Sig. Giorgio Caico e riferire in proposito.

In data 1° Marzo l’Aiutante suddetto rassegnava il suo rapporto, le conclusioni del quale vennero pienamente confermate da una seconda visita che lo scrivente stesso eseguì in Montedoro nel giorno 3 corrente in presenza dei due interessati Signori Giorgio e Cesare Caico.

Dal ripetuto esame eseguito risulta quanto segue:

I calcheroni in cui il Sig. Cesare Caico sta attualmente fondendo il minerale estratto dalla sua solfara trovansi in una zona di terra compresa fra due strisce di terreno appartenente al Sig. Giorgio Caico.

Sia per diritto di comproprietà, sia per ragioni di amichevoli accordi fra i proprietari, il Sig. Cesare Caico, mancando di spazio esclusivamente proprio aveva scaricato finora i ginesi in quella porzione della proprietà di Giorgio Caico, che trovasi al sud dei calcheroni stessi. Per tale fatto la proprietà medesima trovasi ora ricoperta quasi per intero da uno strato di ginesi, che ha uno spessore più o meno considerevole a seconda dell’ondulazione del suolo naturale. In due soli piccoli strati può osservarsi allo scoperto la terra vegetale, ma incolta e solo verdeggiante per poche erbe.

In condizioni analoghe trovasi la stessa zona o lenza di terreno che il sig Giorgio Caico possiede a nord dei calcheroni di Cesare Caico: essa in parte è occupata da ginesi o da cataste di minerale, in parte è completamente sterile.

Per quanto i limiti fra le due proprietà non siano ben definiti, (che anzi sorsero ultimamente questioni a questo riguardo), pure dalle vaghe indicazioni ottenute si può ritenere, che i calcheroni di Cesare Caico trovansi pressoché al limite verso sud della proprietà , mentre distano 30 a 40 metri dal limite nord. Per conseguenza qualora le terre confinanti che appartengono al sig. Giorgio Caico fossero coltivate, o seminate, il sig Cesare Caico si troverebbe in contravvenzione al disposto degli articoli 14 e 13 del Regolamento 31 Gennaio 1851. Siccome però la proprietà del Sig Giorgio Caico non solo non è bonificata come pretendesi nel ricorso cennato in margine, ma, essendo in grande parte e da lungi coperta di ginesi, non è suscettibile d’essere tanto facilmente ripristinata allo stato di terra coltivabile, e così non pare allo scrivente che possa ammettersi essere caduto il Sig. Cesare Caico nella detta contravvenzione, giacché i citati articoli 14 e 15 del Regolamento fanno espressa menzione di colti e terre seminatorie , ed a queste due categorie non appartengono certo i ginesi ossia i residui della fusione dei calcheroni.

Opponeva il Sig. Giorgio Caico, che, essendo cessati gli amichevoli accordi fra lui ed il Sig. Cesare, ei non voleva più permettergli non solo di gettare ginesi nella sua proprietà , ma neppure di fondere oltre il tempo fissato dall’art. 15 del Regolamento: quindi intendeva riattare alla coltivazione agricola la sua proprietà, ed in prova di ciò fece piantare nei ginesi stessi, ed a pochi metri innanzi ai calcaroni del Sig. Cesare Caico, qualche decina di foglie (pale) di fico d’India, aggiungendo che all’uopo ei farebbe trasportare sui ginesi la terra coltivabile, ove ciò fosse necessario.

Senza entrare a discutere le intenzioni del Sig. Giorgio Caico, lo scrivente si diede ad esaminare il fatto, e crede di aver potuto constatare indubbiamente, che le foglie di fico d’India furono piantate nei ginesi, (in cui non si sa d’altronde come potranno mettere radice e vegetare), da pochissimo tempo e soltanto per avere un pretesto, in verità poco serio , onde insinuare il già citata ricorso.

A questo proposito anzi lo scrivente non può a meno d’osservare quanto un tal modo di procedere sia sconveniente anche per riguardo ai pubblici funzionari, che si vorrebbero così indirettamente far intervenire nelle private querele.

Da tutto quanto sopra si è detto risulta ben chiaro e certo che i terreni appartenenti al Sig. Giorgio Caico e confinanti colla solfara di Cesare Caico sono attualmente incolti completamente, e che quindi il Sig. Cesare Caico non contravvenne agli art. 14 e 15 del Regolamento 30 Gennaio 1851 continuando la fusione oltre il 31 Dicembre dello stesso anno.

L’Ing delle Miniere del Distr.to

NOTA A MARGINE

Per mezzo dell’Aiuto sig. Maurizio Lima si faccia intendere all’interessato come di seguito alle informazioni avutesi risultando che la questione rientra nel dominio del diritto comune, non avverandosi la pretesa infrazione della distanza legale, possa il Sig. Caico Giorgio provvedersi dinanzi i magistrati ordinari per tutt’altro che potesse pregiudicare il suo diritto .