Bozza Gabella Miniera Comunello

Regno delle due Sicilie
Ferdinando Secondo regnando (Dei Gratia)

Avanti a noi ...........................................
Sono comparsi
Il Signor D. ..............Sindaco del Comune di Montedoro da una parte

E dall’altra :
Il Reverendo D.Gaspare Rizzo
D. Ludovico Morreale
Il Com. Sammarco
IL Dottor D. Paolino Guarino

Le dette parti han narrato che con i verbali di aggiudicazione dei .........................appariscono locate al detto Morreale le terre comunali di Montedoro esistenti attorno il Comune per cavarsi il solfo per l’estaglio del 10 x 100 e per la durata di anni sei con l’obbligarsi operare ed eseguire non pochi patti primitivi ed aggiunti, tra i quali quello di dover condurre le miniere magistralmente, tagliando le debite colonne, archi e quindi alle Autorità superiori per le solennità di legge, previe però le infrascritte proteste e riserbe, così come messovi di accordo con Rizzo e Morreale e consorti. Per troncare le quistioni che erano per insorgere è venuto con essi al seguente atto di concordia diviso in più articoli, ma con la clausola che l’uno debba dalli altri dipendere come unico contesto.

Articolo primo
I detti Morreale , Rizzo, e Sammarco solidarmente si obbligano rinsaldare i punti delle solfare sottoposte al caseggiato di Montedoro affin di impedire che soffrisse la parte soprapposta altro movimento ed il caseggiato alcun altro guasto.
Questo rinsaldamento avvi luogo fra due mesi da oggi a loro proprie spese ed analogamente al proggetto che sarà fatto dall’Architetto ................... che resta scelto a tal uopo.
Si obbligano solidarmente di riparare tutti i punti crollati delle solfare aperte sulle terre comunali di Montedoro, secondo la relazione che ne farà lo stesso Architetto ed il capomaestro ......................tenuti presenti gli usi delle solfaje in simili riparazioni, il tutto a loro spese e fra due mesi da oggi.
Si obbligano altresì di rivalere tutti i possessori delle case danneggiate pagandone il prezzo come se queste non fossero o la spesa bisognevole alla loro riparazione secondo la scelta del proprietario, e giusta la stima che ne farà lo stesso Architetto.
La relazione o relazioni che saran date sulle case anzidette saranno fra 10 giorni da oggi eseguite senza preventivo giuramento, e senza bisogno di avviso alle parti contraenti, o altri interessati, siano esse , o che depositate presso un Notaro di Serradifalco o di Caltanissetta senza prevedere alcun invito di parti, e quindi estrattate per la debita esecuzione.
Le parti da ora rinunciano a qualsiasi ??zione(?) di dritto e di fatto, anche per errore di calcolo, potrà loro competere avverso la relazione, o relazioni che saranno come sopra redatte.

Articolo 2°
Le miniere saranno riaperte dopo che avranno luogo le sudette riparzioni nel termine suddivisato e sarà approvato il presente accordo.

Articolo 3°
Per evitare che in avvenire il suolo del caseggiato comunale soffra altro guasto, i detti Morreale e consorti si obbligano solidarmente di arrestare gli scavi a 40 palmi di distanza (nota:10 metri circa) attorno della estremità di tutto il caseggiato di Montedoro, oltrepassando tal meta si sottopongano solidarmente ad una penale di (??) 1000 da usufruirsi dal Comune, oltre i danni e gli interessi e le pene disposte dalla legge.

Art. 4°
Essendo stati interrotti i lavori dal 15 gennaro ultimo per causa dei rovesci accaduti nei buchi denominati "miniera grande" e "miniera piccola" di detta solfaja, così il detto Morreale , Rizzo e Sammarco si obbligano solidarmente di corrsipondere dal suddetto giorno in poi al Comune in linea di risarcimento lo estaglio del 10% sul piede di quintali 4000 di prodotto presuntivo annuale e pagargliene le rate mensili posposte , in ragione di q.li 33.33.10 , sin da detto giorno 15 gennaro ultimo, sino a quello in cui saranno ripresi i lavori.
Queste rate saranno corrisposte in solfo della qualità corrispondente a "seconda vantaggiata di Licata"( depennato "prima vantaggiata di Girgenti") o in denaro secondo il prezzi medi correnti in quella piazza in ciascun mese dedotte le spese di ( dilatura???) e lo sfrido del 2 per 100 per (???? carchiatura).
La consegna e pagamento delle rate scadute sin oggi avrà luogo il 15 dell’entrante mese, oltre la mesata corrente che si matura nel fine di questo mese.

Articolo 5°
Posto che saranno ripresi i lavori in detti due buchi essi Morreale Rizzo e Sammarco si obbligano solidarmente di corrispondere al Comune su i solfi che saranno estratti da essi buchi, lo estaglio in ragione ,non gia del 10, ma del 22 per 100.
Egualmente si obbligano con la stessa solidalità di soddisfare al Comune lo estaglio non più del 10 ma del 22 per 100 sopra tutti gli altri solfi che si sono estirpati e si estirperanno dagli altri buchi a contare dal 23 marzo ultimo in poi sino al termine dell’affitto.

Art. 6
Con la stessa ragione del 22 per 100 dovrà corrispondersi al ripetuto Comune dal detto Sig Guarino solidalmente con detto Morreale l’estaglio del 23 marzo ultimo in poi su tutti i solfi che ha egli estratto dalle terre e buchi sullocategli dipendenti dal principale affitto fatto dal Comune al sudetto Morreale ed ugualmente dovrà esso D.r Guarino adempire a quanto si è convenuto all.Art.4 .
Dovranno inoltre tanto i detti Morreale Rizzo e Sammarco, quanto lo stesso Moreale e Guarino solidalmente corrispondere allo stesso Comune in ragione del 22 per 100 l’estaglio per tutti i solfi che si estrarranno dalle altre miniere o buchi che potranno aprirsi in altri punti delle terre loro come sopra rispettivamente locate nel corso dello stesso affitto, a qual uopo si obligano i detti Morreale e consorti con la rispettiva solidalità di fare i dovuti tentativi, e di lavorare incessantemente osservando scrupolosamente le regole d’arte e i patti stabiliti nel contratto di affitto come se fossero qui riportati e trascritti.

Art. 7
Chiunque delle predette parti impugnerà il presente atto, dietro che sarà approvato, non sarà ammissibile nella sua dimanda, se non avrà pria offerto e soddisfatto all’altra a titolo di penale la somma di (?) 1000.
Il presente accordo avrà il suo effetto in riguardo al Comune di Montedoro, dietro che inteso il Decurionato di esso Comune e le altre Autorità indicate dalla legge, siano superiormente approvate.

Il timbro finalmente dichiara.