11 Dic 1846

ex feudo Gibellini

Il conflitto elevato dall’Intende di Girgenti per sostenere che la zolfara nell’ex feudo Gibellini in contrada Segreto del Sonno, e lo stesso ex feudo appartenghi alla sua giurisdizione territoriale manca di legale appoggio.
All’essersi dallo stesso funzionario voluto sostenere, che la zolfataia suddetta, oggi posseduta da D. Gaetano Savatteri manchi del legale permesso pella combustione del minerale che vi si ricava, resiste il fatto in contrario.

In verità fa meraviglia come quell’Intendente, mentre è costretto convenire che l’ex feurdo predetto, durante l’abolità feudalità era nullius territorj, ed avea quindi una giurisdizione propria, mentre nessuna determinazione Superiore allega, di aver sancito che detto feudo spetti ed appartenghi alla di lui giurisdizione, viene poi alle prime conclusioni per una metamorfosi di parole, e sostiene che detto ex-feudo appartiene al suo demanio giurisdizionale.

A tanto sostenere dice, che gli atti di nascita degli abitanti in detto ex.-feudo si trovano nella cancelleria di Racalmuto, appartenente alla Provincia di Girgenti,che ai medesimi vengono amministrati i sagramenti da preti da Racalmuto, che quelli in essa pagano la primizia, come si la fondiaria.

Inoltre allega due decisioni dell G.(gran) C.(orte) Criminale di Caltanissetta, e di Girgenti, dalle quali risulta, che per reati commessi in detto ex-feudo si è dichiarata quella incompetente a pronunciarsi.

Dimenticava il predetto Intendente, che Savatteri per un credito contro il Sacerdote D. Giuseppe Mantione espropriava a danno di colui le terre colla zolfataia predetta, che piativa all’uopo innnanti il tribunale civile di Girgenti, ed un Usciere dello stesso tribunale fu adibito a pegnorare le terre cui trattasi.

Savatteri pria di tutto risponde venir i predetti atti e Decisioni, che si allegano dall’Intendente di Girgenti; ma qual prò al sostegno della pretenzione di colui ? Nullo.

Ed in vero qual maraviglia se gli abitanti in detto ex-feudo, naturali altronde da Racalmuto, gia perchè a loro più comodo, gia nella lievità della strada, gia ancora pell’ignoranza in cui sono, confortata dalla tolleranza delle autorità Locali, invece di fare i detti atti in detta Montedoro Provincia di Caltanissetta, li hanno pratticati presso funzionari addetti alla giurisdizione di Girgenti?

Però i naturali di Montedoro abitanti in detto ex-feudo hanno esercitato sempre i detti atti in detta Montedoro ed anco alcuni di Racalmuto aventi delle terre in proprietà di detto ex-feudo nel 1811 fecero i loro riveli presso la comune di Montedoro.

Qual meraviglia se la detta Gran Corte di Caltanissetta per non attaccare un conflitto di giurisdizione con quella di Girgenti pronunziò nelle dette cause la sua incompetenza, nella certezza che nessun danno ne risentiva la Giustizia poichè gli imputati doveano sempre essere condannati o dalla stessa G.C. o da quella di Girgenti, costando della loro reità.

Quel che è certo si è, che i predetti atti e decisioni non possono dare al territorio di Girgenti il sudetto ex-feudo di Gibellini che al territorio di Caltanissetta appartiene, ciò spetta al potere Supremo quindi i detti atti e decisioni non favoriscono l’assunto del sudetto Intendente.

Dice in secondo luogo Savatteri che quegli ha enunciati i soli atti che secondo lui favoriscono la sua pretenzione ed ha taciuti quelli che i detti abitanti nel citato ex-feudo hanno eseguiti nella giurisdizione territoriale di Caltanissetta, essi sono.

  1. Transazione stipolata nel 1763 tra la Comune di Montedoro e quella di Racalmuto.
  2. Accusa di Matteo Sferrazza e compagni da Racalmuto per rissa con ferita commessa a Gibellini.
  3. Recezione di testimoni per detta causa.
  4. Incarico di arresti per detta causa.
  5. Arresto per competenza da Racalmuto.
  6. Risposta dalla commisiione da Montedoro.
  7. Officio della commissione di Montedoro a quella di Racalmuto a 14 Maggio 1819 relativo alla giurisdizione territoriale inviato all’Avvocato fiscale.
  8. Risposta dell’Avvocato fiscale Maestro Paolo per desistere la commissione di Racalmuto e prendervi parte quella di Montedoro.
  9. Relazione medica.
  10. Atto di cauzione.
  11. Accusa di Carmelo Licata per furto accaduto in Gibellini al 1818.
  12. Deliberazione del Decurionato di Montedoro per imposizione dei dazi comunali ai consumatori nei Gibellini al 1819.
  13. Recezione di testimoni per l’accusa a danno fatta a Gaetano Sferrazza in Gibellini.
  14. Accusa di Gaetano Sferrazza nel 1814 fatta per pascolo di erba in Gibellini.
  15. Atto di Gabella del macino di Montedoro ove si comprende il consumo di Gibellini.
  16. Ministeriale del 12 Marzo 1832 colla quale si dichiara il feudo Gibellini appartenemete interamente a Montedoro.
  17. Permesso dell’intendenza di Caltanissetta per aprire zolfare in Gibellini .
  18. Permesso del Direttore Provinciale di Caltanissetta per bruciare zolfi in Gibellini.
  19. Ministeriale del 3 Febbraro 1833 per l’estirpazione delle cavallettte.
  20. Sentenza del Tribunale Civile di Caltanissetta per terre in Gibellini.
  21. Verbale di possesso in esecuzione della detta sentenza per terre in Gibellini del 1834.
  22. Rinunzia all’Istanza accettata da Giovanni Rizzo Ruggeri.

Infine si rassegna che attualmente taluni abitanti di Montedoro e di Racalmuto aventi terre in detto ex-feudo pagano contemporaneamente la fondiaria in Montedoro, ove fecero i loro riveli,cioè in Montedoro per effetti di tali riveli, in Racalmuto per effetto del nuovo catasto provvisorio.

Dalla legge parlamentare del 1812, riguardante la divisione dei 23 Distretti, pare che possa atttingersi detto ex-feudo spettare alla giurisdizione di Caltanissetta.

Che i termini della venerata Ministeriale del 12 Marzo 1832 son chiari abbastanza , nè dalli stessi si raccoglie ciò che ha preteso leggervi l’Intendente di Girgenti che l’ex-feudo si appartiene alla sua giurisdizione.

E qui cade in acconcio l’osservare che quest’ultimo per tanto sostenere non fa motto della prelodata Ministeriale del 1833, perchè dalla stessa risulta, che l’Intendente di Girgenti di allora avea cominciato a fare estrarre le uova delle cavallette in detto ex-feudo esistente, ed era l’opera guari al suo termine quando l’Intendente di Caltanissetta di allora sosteneva, che essendo detto ex-feudo nel perimetro della sua giurisdizione, a lui spettava far estrarre le dette uova, fu allora, che colla citata Ministeriale fu disposto che portasse a fine l’opera predetta l’Intendente di Girgenti, salvo a stabilirsi a qual territorio si appartenghi detto ex-feudo, dietro il conflitto da spiegarsi dai sudetti Intendenti.

Non si aveva in fatto che il D. Franco Caico domandava permetterglisi di brugiare il minerale di zolfo in più zolfatare, e lo ebbe accordato soltanto per una e che questa nonsi è quella in cui attualmente brugia Savatteri e qundi la zolfatara di costui manca del legale permesso per brugiare.

Nemmen si avvera che Caico ebbe accordato il voluto permesso nel 1834.

Caico nel 1833 annunziandosi gabelloto di talune terre spettanti al predetto Sacerdote D. Giuseppe Mantione, ed altri proprietari chiedeva dall’Intendenza di Calanissetta il permesso di potervi aprire dette zolfare, la stessa scrivea al Sindaco di Montedoro perché esaminasse pell’opera di un Perito Medico, se la combustione dei zolfi esistente nelle terre, per cui Caico fatta avea domanda fosse ruscita dannevole agli abitanti di Montedoro, ed altri abitanti in detto ex-feudo, perchè facesse liquidare ad un Perito Agronomo la distanza dalle predette terre dalla Comune di Montedoro, e perchè invitasse i vicini proprietari aventi delle terre migliorate, per fare le loro opposizioni all’aperture della zolfara chiesta da Caico nelle predette terre.

Esaurite tutte le prescritte incombenze dal sudetto Sindaco, ed essendo riuscite favorevoli alla dimanda di Caico, non essendosi da alcun propietario, tutto chè legalmente intimato dal predetto Sindaco , prodotta alcuna opposizione, Caico nel detto anno 1833 ottenne dalla detta Intendenza di Caltanissetta il permesso a poter aprire una zolfara nelle terre che avea esposto possedere dai detti Mantione e consorti.

In seguito di tale permesso furono trovati dei zolfi nelle terre a quest’ultimo appartenenti e sonosi estirpati e manipolati da quell’epoca sino al 1846 pacificamente e senza alcuna opposizione (dei zolfi.? ).

Di fatti nell’anno 1839 quando Savatteri pegnorava a danno del Mantione le terre predette, l’Usciere nel verbale del 9 Settembre dello stesso anno tra le altre cose descriveva esistere in dette terre dei buchi di zolfara e delle calcare; il sudetto tribunale civile di Girgenti avea fatto eseguire una perizia sulle dette terre da un Perito Zolfataro.

In corso del giudizio poi il Sacerdote Mantione cesse in pagamento volontariamente a Savatteri le dette terre per lo prezzo di Onze 1703.9.11.3 e fu da costui liberato e Caico tuttavia gabelloto di esse terre rinunziò a favore di Savatteri al diritto di cavar zolfi in esse terre, come deducesi tutto l’anzidetto dalla transazione dei 21 Maggio 1845 intercossa tra lo stesso Savatterie e Mantione.

Se le dette terre non erano occupate a Zolfo , se non esistevano i detti buchi a Zolfo, certamente Savatteri non pagava quella vistosa somma per tumuli nove circa di dette terre.

Arroga all’anzidetto, che a quanto dice l’Intendente di Girgenti che la zolfatara di Savatteri manca del suddetto permesso, ostandogli il fatto permanente del permesso, dice, che suppone non avere la detta zolfata permesso di abbrugiare, sul perchè Caico l’ottenne colla limitazione di poterne aprire una, e poichè questi abbrugia attualmente in una zolfatara, conchiude, che quella di Savatteri dee mancare di permesso. Seguendo questo ragionamento dell’Intendente di Girgenti, Savatteri potrebbe dire, che poichè la sua zolfatara ha brugiato dal 1833 sin oggi la stessa è munita di permesso, che si contende, e così distruggerebbe il raziocinio fatto dal suddetto Intendente di Girgenti.

Ma il Savatteri a cui assite la ragione, la verità e la giusitizia dice , che il ragionamente del suddetto Intendente manca di consistenza e di fondamento, poichè consultandosi il sudetto verbale del Sindaco di Montedoro , che fè seguito alla dimanda di Caico, ed il sudetto permesso, costui fu autorizzato ad aprire una zolfara nelle terre sudette, tra le quali quelle del Mantione, quindi in qualunque delle terre ch’espose possedere , Caico poteva aprire dei buchi a zolfo.

La limitazione che legge nel sudetto permesso l’Intendente di Girgenti affatto non esiste, ed appunto perchè non esiste siffatta limitazione cade qualunque ragionamento di quel funzionario per sostenere che la detta Zolfara di Savatteri manca del sudetto permesso.

Oltre ai sudetti atti resiste a quanto ha assunto l’Intendente di Girgenti il fatto permanente, che per molti anni la detta Zolfara ha brugiato senza opposizione alcuna.

Però nel 1843 il barone Tulumello volendo esercitare un atto di sopruso, onde estorcere al Savatteri qualche contribuzione sui zolfi ch’estrae dalla detta miniera, esponeva allo Intendente di Girgenti che la Zolfatara predetta manca del legale permesso d’abbrugiare. Il sudetto funzionario dirigevasi al Sindaco di Racalmuto con incarico di vietare a Savatteri di abbrugiare, ove mancasse di permesso. Quel Sindaco dietro le analoghe informazioni del Sindaco di Montedoro, rispondeva di esistere detto permesso, e quindi non poteva inibire lo esercizio dello abbrugiamento a Savatteri.

S’acquietarono le cose dietro tale risposta del Sindaco di Racalmuto, e Savatteri pacificamente continuò ad abbrugiare il minerale della sudetta Zolfara, non essendo vero quanto dice il sudetto Intendente, che colui desiste dalla combustione del minerale, ed oggi l’ha ripresa con molta tracotanza.

Ma l’ingordigia di Tulumello, dal perchè vede, che Savatteri buone quantità di minerale estrae dalla detta miniera ridestossi ad insistere presso il sudetto Intendente di Girgenti, che la Zolfatara di Savatteri manca di permesso, e chiedeva che quest’ultimo fosse inibito di abbrugiare il minerale.

Il sudetto Intendente dimentica, che nel suo ufficio trovasi degli elementi chiarissimi denotanti che la detta Zolfatara è munita del sudetto permesso; tali elementi sono che nel 1833 dopo che fu accordato a Caico il sudetto permesso il di lui antecessore ebbe presentati dei reclami da proprietari aventi dei fondi migliorati, come asserivano, vicini alla detta Zolfatara, e tali reclami trasmise pelle analoghe provvidenze al signor Intendente di Caltanissetta, da cui sapea essere stato impartito detto permesso; Fatta precisione che l’invio di tali reclami fatti dal di lui predecessore importa che riconobbe Autorità leggittima al sudetto sign. Intendente di Caltanissetta nell’aver accordato il sudetto permesso;dimentico di quanto aveagli scritto il sudetto Sindaco di Racalmuto volendo mettere la falce nella messe altrui, faceva intimare Savatteria a dimostrare se avea il ripetuto permesso; questi rispondea affermativamente in piè della analoga intimazione, e continuò ad abbrugiare nelle terre sudette.

E poiché del 1846 il sudetto Intendente atre intimazioni fece rilasciare a Savatteri per mezzo di un servente comunale di detta Racalmuto, invitandolo ad esibire il sudetto permesso, con minaccia nella negativa di non più brugiare, fu allora che Savatteri per metter fine agli ingiunti reclami di Tulumello, e continuare pacificamente nell’esercizio dei suoi diritti, con supplica presentata a S.E. implorava, perché colla sua giustizia che tanto la distingue, si fosse compiaciuto officiare al sudetto Intendente di Girgenti, che la sua Zolfatara è munita del permesso che si contrasta, perchè (è) una di quelle attivate dal sudetto Caico, come gabelloto allora del sudetto Mantione, da cui ha causa Savatteri.

L’E. V. Si degnò far notare all’Intendente di Girgenti, che riandando le carte esistenti nella di Lei Segreteria, avea avuto luogo a conoscere, ch’esisteva il permesso che si contende.

Continuava il carteggio con sudetto Intendente di Girgenti a cui S.E. rammentava sempre che la detta Zolfatara è provveduta del sudetto permesso. Ma l’Intendente di Girgenti lungi di acquietarsi dietro gli offici dell’E.V. persuaso ch’ esisteva il sudetto permesso faceva intimare al Savatteri, perchè avesse giustificato con documenti che sia avente causa di Mantione e quegli glieli presentò; il risultato sortì tutto differente da quello che dovea essere, vale a dire rispose il sudetto Intendente di Girgenti che Savatteri non avea giustificato di essere avente causa di Mantione.

Qui si spiega il perchè dal sudetto Intendente si è voluta tacere l’espropria fatta da Savatteri contro Mantione ed il pegnoramento di dette terre eseguito dall’Usciere di Girgenti, onde non enunciare un documento, da cui in modo irrefragabile si conosca, che Savatteri è avente causa da Mantione.

Per dire che Savatteri non gia avente causa di quest’ultimo bisogna violare il contenuto dei predetti atti non solo, ma si bene dall’atto del 26 Maggio 1845 in Notar Alfano da Racalmuto, per lo quale sudetto Mantione cedeva i suoi diritti a Savatteri a ripetere contro Caico la restituzione del minerale usurpato nelle terre, come sopra vendute a Savatteri, introducendovisi per un’altra Zolfatara attivata dal Caico contigua alle dette terre cesse come sopra da Mantione a Savatteri, e dall’atto di transazione stipolato in detto Notaro li otto Settembre dello stesso anno consentito tra detti Caico e Savatteri in ordine alla usurpazione dei Zolfi sudetti.

Inoltre l’Intendente di Girgenti si mette in contraddizione con se medesimo nel dire che la Zolfatara di Savatteri manca del sudetto permesso, mentre se egli non era piu che convinto e persuaso dell’esistenza del sudetto permesso non obbligava colui a giustificare ch’esisteva il permesso che si vuol contendere.

La pretesa dell’Intendente di Girgenti nel dire che la Zolfatara di Savatteri manchi del sudetto permesso, mentre riconosce che Caico lo ebbe accordato, lo mena a delle massime incongruenze, di tal che , suppongasi che Caico, cui chiese ed ottenne detto permesso, allo stesso titolo di Locatario possedesse in atto le terre di Mantione,oggi pella citata transazione di proprietà di Savatteri ed in esse continuasse a cavar zolfi gia dai buchi antichi, gia formandovene dei nuovi, si potrebbe inibire a Caico tal esercizio sul pretesto che manchi dell’analogo permesso ? No certamente, e quest’ultimo trionferebbe nell’esercizio di tal di lui diritto dicendo che ottenne il permesso di poter estirpare e manipolare dei zolfi in esse terre.

Ora è veramente specioso il dire che Caico avrebbe tal diritto, e sarebbe inoppugnabile, mentre poi voglia negarsi a Savatteri, che rappresenta Mantione, da cui ebbe cesse in pagamento le dette terre e da cui anche avea causa Caico.

Ma perchè l’ Intendende di Girgenti ha negato a Savatteri la incontrovertibile qualità di avente causa di Mantione ?

Perchè dice che la sudetta Zolfatara manca del sudetto permesso ?

Per coonestare (??) la di lui ordinativa di abbattersi, per come furono abbattute le calcare esistenti in detta Zolfara, con inibizione a Savatteri di piu abbrugiare.

Siffatto ordinato abbattimento non poteva, ne dovea aver luogo per molte ragioni, sia perchè la sudetta Zolfatara era munita del permesso, che s’è voluto contrastare, sia perchè Savatteri è avente causa di Mantione, sia perchè l’E.V. con piu offici tali cose avea fatte note all’Intendente di Girgenti, ed ove costui non volea scorgerle nei succitati atti, non dovea far a meno di ravvisarle nei chiarissimi offici fattigli dall’E.V., e quindi lungi di dare quella intempestiva ordinazione dovea acquietarsi e lasciare nella sua pace e quiete Savatteri e nella garantia dei diritti che la legge gli accorda.

E poichè il sudetto Intendente di Girgenti a tanto eccesse in onta agli atti, alla Legge, ed a quanto V.E. gli avea fatto conoscere si compiacque nella di Lei giustizia, che tanto la distingue, ordinare la riattivazione della sudetta miniera ingiustamente sospesa dall’esercizio dell’abbrugiamento coll’abbattimente delle sudette calcare.

Or s’è indubitato che la sudetta Zolfatara è munita del permesso sudetto se questo fu impartito nel 1833 dal signor Intendente di Caltanissetta Autorità legittima; se tal permesso fu rispettato come si è dianzi premesso, dall’Intendente di allora di Girgenti chiaro sorge ch’è priva di legale appoggio la pretenzione del sudetto Intendente di Girgenti ad implorare da S.E.il Ministro l’ordine di sospendersi, durante l’elevato da Lui conflitto, lo abbrugiamento della sudetta miniera, per lo che Savatteri indipendentemente dalla quistione territoriale del sudetto ex-feudo , pare che dovrebbe continuare ad abbrugiare detti zolfi perchè a tanto pratticare trovasi munito di permesso; e questo quant’anche il sudetto Intendente di Girgenti ottenesse da S.M /D.G./ la dichiarazione di appartenersi alla sua giurisdizione il sudetto ex-feudo.

Per ciò che riguarda il sostenere che il detto ex-feudo appartenghi alla giurisdizione territoriale di Caltanissetta, gli alti lumi e la tanto nota giustizia di V.E. lo faranno ben conoscere al prelodato Ministro.